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Portabilità anche nei fondi pensione preesistenti a ripartizione

Anche co n riferimento ai fondi pensionistici a prestazione definita basati sul maccanismo della ripartizione, preesistenti alla riforma della previdenza complementare introdotta con il d.lgs. 124 del 1993, sono ammessi il riscatto e la portabilità della posizione previdenziale, posto che anche nell'ambito dei fondi a ripartizione è enucleabile e quantificabile una posizione individuale

Laura Mancini
Avvocato
Toffoletto De Luca Tamajo e Soci
Studio legale in Milano

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