Numero 33-34 -


Le Sezioni Unite sulla distinzione tra sede dell'attività e luogo della prestazione

La Cassazione a Sezioni Unite ritorna sulla nozione di "sede d'attività presso la quale il lavoratore è stato assunto", ai fini di fondare la giurisdizione del giudice italiano, stabilendo che la controversia può essere radicata nei confronti del datore di lavoro dinanzi al giudice del luogo da questi prescelto per organizzare la propria attività imprenditoriale sul territorio, anche se è diverso dalla sede formale della società e da quello di conclusione del contratto

Patrizio Bernardo
Avvocato in Milano
Partner Delfino e Associati
Willkie Farr & Gallagher LLP
Studio Legale

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