Numero 31 -


Indebite percezioni, non riducibile la sanzione pari al triplo del beneficio

Il tetto massimo per la sanzione amministrativa applicabile ai sensi dell'art. 316 ter, comma 2, codice penale è pari al triplo del beneficio indebitamente conseguito e non può essere ulteriormente ridotto

Antonella Iacopini *
Ispettore del lavoro

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