Numero 29 -


Fondo di solidarietà ormeggiatori e barcaioli, istruzioni Inps per l'assegno

L'Inps illustra le modalità di presentazione della domanda di assegno ordinario, relative al Fondo di solidarietà bilaterale ormeggiatori e barcaioli dei porti italiani, precisando che essa va inviata alla struttura Inps competente per territorio in relazione all'unità produttiva non prima di 30 giorni e non oltre 15 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività solo in via telematica

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