Numero 12 -


Licenziamento della lavoratrice madre, i limiti del divieto per la Corte europea

La Corte di Giustizia fornisce un'importante interpretazione dell'art. 10, punto 1, della Direttiva 92/85/CEE, ai sensi del quale gli Stati membri debbano adottare le misure necessarie per vietare il licenziamento delle lavoratrici nel periodo compreso fra l'inizio della gravidanza ed il termine del congedo di maternità, tranne nei casi eccezionali non connessi al loro stato ammessi dalle legislazioni e/o prassi nazionali e, se del caso, a condizione che l'autorità competente abbia dato il suo accordo

Giacomo De Fazio
Toffoletto De Luca Tamajo e Soci
Bergamo

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