Numero 49 -


Illeciti penali del lavoro,nessuna proroga del termine di pagamento per sanare la violazione

La Cassazione sez. penale sostiene che, qualora il termine di pagamento ex art. 21, c. 2, D.Lgs. n. 758/1994 vada a scadere nella giornata di sabato, non è previsto nessun differimento della scadenza al giorno successivo non festivo in quanto il sabato non risulta essere giorno festivo

Mario Gallo
Professore a contratto
di Diritto del Lavoro
nell'Università degli Studi di Cassino
e del Lazio Meridionale

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