Numero 33-34 -


Licenziamento, fatto tardivamente contestato e tutela reale

Il Tribunale del Lavoro di Ravenna si è apertamente posto in contrasto con l'orientamento assunto dalle Sezioni Unite n. 30985/17, in materia di conseguenze della tardività della contestazione disciplinare. Secondo la sentenza del Tribunale in caso di contestazione tardiva la sanzione applicabile è la reintegrazione, dovendosi ritenere che la prolungata inerzia del datore di lavoro di fronte al comportamento del dipendente possa essere considerata una dichiarazione implicita della volontà di non perseguire il fatto

Federico Manfredi
Avvocato in Milano
Trifirò & Partners
Avvocati

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