PRIMO PIANO

Dirigenti industria alla cassa entro il 1° giugno per la gestione separata sostegno al reddito

Entro il 31 maggio di ogni anno le aziende industriali che hanno in forza dirigenti sono tenute a versare la contribuzione annua destinata alla Gestione Separata Sostegno al Reddito gestita dal Fasi. Quest’anno, per effetto della coincidenza con la domenica (il 31 maggio nel 2015, infatti, cade di domenica), il versamento della contribuzione potrà essere effettuato entro lunedì 1° giugno 2015.

CONTRATTI COLLETTIVI

Studi professionali, da aprile i nuovi minimi retributivi

In data 17 aprile 2015 Confprofessioni con Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil hanno stipulato l'Ipotesi di rinnovo del CCNL per i dipendenti degli Studi Professionali e delle strutture che svolgono attività professionali. Tra le novità: nuovi minimi retributivi, innalzamento della contribuzione alla bilateralità, limiti di contingentamento per i contratti a termine, introduzione del contratto di reimpiego, nuova disciplina dei permessi per i neoassunti, disciplina del congedo parentale ad ore, tutela della malattia in caso di gravi patologie.

PRATICA PROFESSIONALE

SPECIALE Costo del Lavoro

SPECIALE
Costo del Lavoro

IL PUNTO

Soggetti obbligati e delegabilità

Ai fini dell'obbligo della formazione, informazione e addestramento in materia di sicurezza del lavoro è necessario: a) definire i contorni della nozione di «datore di lavoro per la sicurezza» che non coincide con quella civilistica di datore di lavoro e b) delineare gli ambiti di delegabilità di tale obbligo

I soggetti destinatari dell'obbligo di formazione

Tra i soggetti destinatari dell'obbligo di formazione, informazione e addestramento il D.Lgs. n. 81/2008 prevede oltre ai lavoratori, ai dirigenti e ai preposti anche i somministrati, i distaccati, i lavoratori in telelavoro, i lavoratori autonomi, i dipendenti dei proprietari di fabbricati, i prestatori di lavoro a breve durata nonchè quelli occupati in attività stagionali

Il processo formativo

Gli accordi Stato-Regioni del 2011 e del 2012 definiscono i contenuti minimi, la durata e le modalità della formazione in materia di sicurezza del lavoro prevedendo anche la possibilità di e-learning ma solo nei casi tassativamente previsti, La formazione deve essere svolta durante l'orario di lavoro e non deve comportare oneri economici a carico del lavoratore

La formazione dei lavoratori

P er i lavoratori l’accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 prevede un percorso formativo articolato in due moduli: uno generale , con durata non inferiore alle 4 ore, per tutti i settori ATECO, che deve essere dedicato alla presentazione dei concetti generali in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro; l’altro specifico , con la trattazione dei rischi presenti nel settore di appartenenza dell’azienda e quelli specifici presenti nel luogo di lavoro.

La formazione aggiuntiva per i preposti

Il preposto (capo reparto, capo squadra, ecc.), oltre a dover frequentare il corso di formazione per lavoratori, deve anche ricevere una formazione particolare aggiuntiva di almeno 8 ore, i cui contenuti specifici sono previsti dall ' articolo 37, comma 7, D.Lgs. n. 81/2008

La formazione dei dirigenti

Per la formazione dei dirigenti (art. 15, comma 1, lett. o , D.Lgs. n. 81/2008) l’accordo definisce un percorso formativo minimale basato su quattro moduli della durata complessiva di almeno 16 ore e sostituisce integralmente quella prevista per i lavoratori.

Organizzazione dei corsi e attestati di frequenza

Il Ministero del lavoro, con decreto 6 marzo 2013, stabilisce i requisiti di qualificazione dei docenti formatori in materia di salute e sicurezza del lavoro e, in successive risposte a interpello del 2014, precisa le modalità di documentazione di tali requisiti. In merito agli attestati di frequenza la Regione Lombardia ha predisposto dei format per la loro elaborazione

Sanzioni

Rilevanti sono gli effetti che gli Accordi Stato –Regioni del 2011 e del 2012 collegano alla responsabilità penale nonché sulla responsabilità amministrativa del datore di lavoro che non ottempera all'obbligo formativo dei lavoratori, dirigenti e preposti.

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