La Suprema Corte ha deciso che l'illiquidità societaria per mancato pagamento di crediti vantatati verso enti pubblici non costituisce causa di forza maggiore impeditiva del versamento delle imposte dovute. La Corte, richiamando la propria giurisprudenza e quella della Corte Europea, ha accolto il ricorso del Fisco e affermato che la sussistenza di una crisi di liquidità aziendale, derivante da inadempimento di enti pubblici debitori, non costituisce, di per se', forza maggiore ai fini dell'operatività della causa di non punibilità di cui all'art 6, c. 5, D.Lgs. 472/1997. L'annotata sentenza offre l'occasione di riassumere gli orientamenti della giurisprudenza nazionale ed europea sull' applicabilità della causa di forza maggiore nel caso di violazioni, anche di rilevanza penale, per omesso versamento di tributi, di accertare l'esistenza di una nozione dell'esimente di causa di forza maggiore in ambito dell'Unione Europea, di indagare l'istituto dell' esimente, a partire dalla definizione dei presupposti oggettivo e soggettivo inteso come un onere di prevenire eventi anomali e, infine, sulla discussa questione del ne bis in idem ovvero della duplicazione di sanzioni penali e amministrative per la stessa violazione di omesso versamento di tributi.