Numero 43 -


Conciliazione sindacale ed effettività dell'assistenza al lavoratore

Le sedi indicate nel comma 4 dell'art. 2113 c.c. sono ritenute idonee a sottrarre il lavoratore dalla condizione di soggezione e debolezza nei confronti del datore di lavoro, nel presupposto che il conciliatore presti assistenza effettiva al soggetto che dispone dei propri diritti, non essendo sufficiente, ai fini della validità della conciliazione, la mera presenza del terzo. Si discute tuttavia su quali siano le modalità concrete con le quali deve svolgersi l'intervento del terzo, onde poter essere considerato a effettiva garanzia della libertà di consenso del lavoratore

Pasquale Dui
Avvocato in Milano
Professore a contratto
nell‘Università di Milano Bicocca

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