Numero 30 -


Pseudo dirigente e norme limitative dei licenziamenti: stato della giurisprudenza

Si definisce dirigente per convenzione il collaboratore della società al quale sia attribuita in via formale una qualifica/categoria superiore a quella ragionevolmente applicabile in base ai ben noti indici contrattuali, basati sulla ponderazione del contenuto – oggettivamente considerato – del corredo mansionatorio. In questi termini, la figura non si contrappone esclusivamente a quella del dirigente alter ego dell'imprenditore, ma, sulla base del rilievo di considerazioni economiche e sociali, altresì alla figura del dirigente intermedio e del dirigente minore.

Pasquale Dui
Professore a contratto
di Diritto del Lavoro
Avvocato in Milano
Luigi Antonio Beccaria
Avvocato in Milano

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