Numero 44 -


La responsabilità del professionista ai fini della richiesta del danno

Nell'esecuzione della propria prestazione, il professionista deve rispettare il principio della diligenza ex art. 1176, secondo comma, c.c.; la sua responsabilità viene attenuata ai sensi di quanto previsto dall'art. 2236 c.c., rispondendo dei danni causati principalmente in caso di dolo o di colpa grave

Giovanni Di Corrado
Avvocato e consulente del lavoro
in Taranto

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