Numero 32 -


Settore edile, formazione e organismi paritetici

Il TAR del Lazio conferma le indicazioni ministeriali (circ. n. 13/2012) secondo cui solo gli organismi bilaterali costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori o dei prestatori firmatarie dei contratti individuati possono definirsi "organismi paritetici" e quindi legittimati a svolgere l'attività di formazione, in collaborazione con datori di lavoro.

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